mercoledì 19 marzo 2014

Manutenzione ed ispezione degli impianti termici: in Puglia non si applica il DPR 74/2013

La Regione Puglia si è espressa in merito all'applicazione in regione del DPR n. 74 in termini di impianti termici.
Il parere del 10 marzo 2014, sancisce che non si applica il DPR 74, ma continuano ad applicarsi le attuali modalità in materia di manutenzione ed ispezione, così come previste dal regolamento provinciale DGP n. 56/2012.
Pertanto rimane l'obbligo di rispettare le periodicità delle manutenzioni e le procedure delle ispezioni, così come previsto dal regolamento provinciale.

Il DPR 74 del 16 aprile 2013 stabilisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva degli edifici e per la preparazione centralizzata dell'acqua calda per usi igienici sanitari e prescrive controlli periodici di efficienza energetica, con frequenza prestabilita in funzione della tipologia d'impianto, della fascia termica di potenza e del tipo di combustibile.
In maniera molto sintetica, tra le nuove disposizioni si evidenzia in particolare:
  • Cambia la suddivisione delle fasce di potenza degli impianti termici, che sono riferite alla potenza utile nominale complessiva;
  • Viene introdotta la distinzione tra combustibili gassosi e combustibili liquidi o solidi, ai fini della frequenza di certificazioni e controlli;
  • Viene definita la frequenza degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione da far effettuare da ditte abilitate, secondo le prescrizioni e le periodicità stabilite rispettivamente dall'installatore dell'impianto, dal fabbricante degli apparecchi o dal manutentore;
  • Viene prescritto a installatori e manutentori, di definire e dichiarare per iscritto al committente l'elenco delle operazioni prescritte per l'impianto e la frequenza con la quale queste operazioni vadano effettuate;
  • Viene ridefinita la frequenza di invio, all'Ente preposto ai controlli, della certificazione di impianto contenente le risultanze del controllo di efficienza energetica, da effettuarsi in occasione degli interventi di manutenzione;
  • Viene esteso il controllo di efficienza energetica anche agli impianti anche agli impianti di climatizzazione estiva, macchine frigorifere e/o pompa di calore, alle sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento ed agli impianti di cogenerazione.
Nell'allegato C vengono inoltre definiti i "Requisiti minimi professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici".

Per quanto stabilito dall'art. 10, comma 1 del DPR 74/2013, "Ai sensi del dell'art. 17 del decreto legislativo (trattasi del D.Lgs. 192/2005) e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le provincie autonome non abbiamo ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo".

Sostanzialmente è quindi stabilito che fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali, rimangono comunque in vigore le disposizioni già emanate in materia dalla regione Puglia e quindi quelle stabilite dal Regolamento Regionale 27 settembre 2007 n. 24, per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale, emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo appena citato.

Pertanto, continueranno ad applicarsi le attuali modalità in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, fino alla emanazione degli opportuni adeguamenti delle disposizioni regionali e quindi all'emanazione di un nuovo regolamento regionale.

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