Acquisti da parte della PA

Articolo 6 


1. Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta effi­cienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III.

L'obbligo di cui al primo comma si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno un importo pari o supe­riore alle soglie di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

(...)

4. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di acquisto di un pac­chetto di prodotti contemplato nell'insieme da un atto delegato adottato a norma della direttiva 2010/30/UE, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva pre­valga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.

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