Articolo 12
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. Dette misure possono rientrare in una strategia nazionale.
2. Ai fini del paragrafo 1, dette misure comprendono uno o più degli elementi elencati alle lettere a) o b):
a) un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, che possono includere:
i) incentivi fiscali;
ii) accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni;
iii) erogazione di informazioni;
iv) progetti esemplari;
v) attività sul luogo di lavoro;
b) modi e mezzi per coinvolgere i consumatori e le loro associazioni durante l'eventuale introduzione dei contatori intelligenti mediante la comunicazione di:
i) cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;
ii) informazioni sulle misure di efficienza energetica.
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