Regimi obbligatori

Articolo 7 


1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 2.

Detto obiettivo è almeno equivalente al conseguimento ogni anno dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo.

(...)

7. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:

a) includere requisiti con una finalità sociale tra gli obblighi di risparmio che impongono, anche richiedendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali;

b) consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati ottenuti da for­nitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi ri­conosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Se gli Stati membri lo consentono, essi garantiscono l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

c) consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati otte­nuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi.

(...)

9. In alternativa all'istituzione di un regime nazionale obbli­gatorio di efficienza energetica a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure politiche per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali, purché tali mi­sure politiche soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11. Il volume annuo di nuovi risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio è equivalente al volume di nuovi risparmi energetici richiesti dai paragrafi 1, 2 e 3. A condizione che sia mantenuta l'equivalenza, gli Stati membri possono combi­nare regimi obbligatori con misure politiche alternative, com­presi programmi nazionali di efficienza energetica.

Le misure politiche di cui al primo comma possono includere, in via non esaustiva, le seguenti misure politiche o combina­zioni di queste ultime:

a) imposte sull'energia o sul CO2 che hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;

b) regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che portano all'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il con­sumo finale di energia;

c) regolamentazioni o accordi volontari che comportano l'ap­plicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;

d) standard e norme diretti a migliorare l'efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli edifici e i veicoli, fatta eccezione per i casi in cui sono obbligatorie e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;

e) regimi di etichettatura energetica, fatta eccezione per quelli obbligatori e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;

f) programmi di formazione e istruzione, compresi programmi di consulenza in materia di energia, che comportano l'appli­cazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia.

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