Audit energetici

Articolo 8 


1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o ac­creditati secondo criteri di qualificazione;

b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor ell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una sele­zione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell'allegato VI.

Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

2. Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incorag­giare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la succes­siva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche at­traverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.

3. Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso ser­vizi di consulenza adeguati.

Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.

4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualifi­cati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipen­denti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5  dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del prece­dente audit energetico.

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