domenica 2 dicembre 2012

Riforma del condominio ed efficienza energetica


Il 20 novembre la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Per quanto concerne gli interventi legati al miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini le novità sono contenute principalmente negli articoli n.3, n.5 e n.7.



L'art. n.3, che sostituisce l'art. 1118 del codice civile, sui diritti dei partecipanti sulle parti comuni, legittima il condomino che vuole rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino rinunziante resta tenuto, comunque, a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

L'art. n.5 contiene i commi che andranno aggiunti all'art. 1120 del codice civile, in uno in particolare, si chiarisce che i condomini (...) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici (...) nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.

L'art. n.7 inserisce altri articoli dopo l'art.1122 del codice civile, in particolare l'art. 1122-bis, sugli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, specifica che è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

Cliccando qui si accede alla pagina web del Senato da cui è possibile scaricare sia il testo del disegno di legge sia il testo approvato in bozza provvisoria.




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