Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
- “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”.
L’obbligo di adesione si adempie mediante l’iscrizione al SISTRI e l’utilizzazione delle relative procedure.
In particolare, rispetto al testo originario del d.l., la legge di conversione n. 125/2013 ha apportato, le seguenti modifiche:
- ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;
- ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
- ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale.
La norma non contempla l’obbligo di adesione per:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.
Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità.
Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l’ambito dei soggetti obbligati sia certo al
momento di avvio della seconda fase di operatività.
Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI
Di seguito ulteriori indicazioni sull’ambito soggettivo di necessaria (obbligatoria) applicazione del SISTRI.
L’articolo 188-ter, così come modificato, dal d.l. n. 101/2013 e dalla legge di conversione n. 125/2013, limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono
organizzati in enti o imprese.
Per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino soltanto operazioni di stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell’Allegato B e messa in riserva di cui al punto R 13, dell’Allegato C, alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006) dei propri rifiuti all’interno del luogo di produzione, l’avvio dell’operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014.
Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi.
Per vettori esteri che operano sul territorio nazionale si intendono, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.
Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
In tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani.
L’espressa inclusione nel SISTRI dei rifiuti urbani pericolosi, entro i limiti indicati, è frutto della modifica dell’articolo 11 operata dalla legge di conversione n. 125/2013 (sulla base della formulazione del d.l. n. 101/2013, rimanevano aperte diverse opzioni interpretative).
Può anche sottolinearsi che, nel caso di trasporto navale, armatori e noleggiatori obbligati al SISTRI che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per i relativi adempimenti.
Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi
Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria
gestori che in quella produttori.
Termini di inizio dell’operatività del SISTRI
Ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi sono previsti due termini iniziali certi.
E’ previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.
Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.
In questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti.
Si evidenzia che, attraverso tali previsioni, dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti speciali pericolosi; ovvero, effettuano operazioni di commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche se esercitano la loro attività senza avere la detenzione dei rifiuti.
Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Si specifica che l’art. 11, comma 3, d.l. n. 101/2013 testualmente si riferisce ai produttori iniziali di “rifiuti pericolosi” tout court, ma da una lettura sistematica e coordinata alla luce del comma 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali pericolosi.
Gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.
I Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Infine è prevista una sperimentazione per i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi:
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;
- gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi.
Per tutte tali categorie il Sistri si applica a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
In dettaglio, l’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, così come modificato in sede di conversione, prevede una fase di sperimentazione da disciplinarsi con un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni; la sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014; sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l’applicazione del SISTRI anche
alle suddette attività.
E’ opportuno rimarcare che la sperimentazione ed i suoi effetti non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
Regime transitorio e sanzioni
In sede di conversione del d.l. n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.
Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006.
In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la
dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).
E’opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189
del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli
anni 2013 e 2014.
Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013).
Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.
Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.
Nel contempo, l’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l’ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI).
In particolare:
- mediante il comma 12-bis (che ha modificato articolo 190, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006): è stato ridefinito l’ambito soggettivo dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, per tener conto delle modificazioni dell’articolo 188-ter; sono state apportate semplificazioni per la tenuta dei registri da parte degli imprenditori agricoli (queste semplificazioni consistono nella possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione del formulario di trasporto o del documento di conferimento dei rifiuti al circuito di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006); è stato precisato il contenuto ed i tempi massimi delle annotazioni nei registri;
- mediante il comma 12-ter (che ha modificato l’articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; mediante il comma 12-quater (che ha modificato l’articolo 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di compilare i formulari per i raccoglitori e trasportatori.
- mediante il comma 12-quinquies (che ha introdotto il comma 19-bis, all’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006), gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti sono stati esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (di cui alla lettera pp), del comma 1, dell’articolo 183, del d.lgs. n. 152/2006).
Cliccando al seguente lnk è possibile scaricare la Circolare n.1 del Ministero dell'Ambiente.
Cliccando al seguente link è possibile scaricare la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 agosto 2013, n. 101.
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