Ad oggi, vi sono 3 diverse tariffe per i clienti domestici: la tariffa D1 non applicata a nessun punto di prelievo, la tariffa D2 applicabile ai punti di prelievo della residenza anagrafica del cliente con potenza impegnata fino a 3 kW e la tariffa D3 applicabile ai punti di prelievo per abitazioni non di residenza o con potenza impegnata superiore ai 3 kW.
La sperimentazione, volta alla rimozione degli attuali ostacoli alla diffusione di queste tecnologie, non favorite dagli attuali meccanismi tariffari per effetto della progressività delle stesse che penalizzano gli elevati consumi di energia elettrica, è funzionale anche a valutare gli effetti che potrebbe avere l'adozione della tariffa D1 su un numero limitato di clienti.
Coerentemente con quanto previsto nella deliberazione 607/2013/R/eel in merito alla sperimentazione alla quale possono partecipare tutti i clienti domestici, a prescindere se siano serviti in regime di maggior tutela o sul mercato libero, l'orientamento dell'Autorità nella consultazione 52/2014/R/eel prevede:
- in merito all'adesione volontaria dei clienti la possibilità di presentare richiesta scritta al venditore (che provvederà a trasmetterla al distributore), secondo modulo standard con relativa documentazione di supporto; in esito alle opportune verifiche da parte del distributore (correttezza e completezza della richiesta e della relativa documentazione) il venditore comunicherà al cliente finale la data a decorrere della quale sarà applicata la tariffa D1 (prima data possibile: 1 luglio 2014);
- in merito a condizioni di ammissibilità dei clienti alla sperimentazione l'assenza, nell'abitazione del cliente, di altri mezzi di riscaldamento alternativi a pompe di calore installate dal 2008 in poi (è possibile la presenza di sistemi integrativi, come stufe a pellet, caminetti, purché alimentati da fonti rinnovabili). Il rispetto di queste condizioni dovrà essere attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal cliente allegando la documentazione informativa già prevista dalla normativa nazionale inerenti le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica mentre, laddove questa documentazione non sia disponibile, sarà necessaria una dichiarazione rilasciata da un tecnico qualificato;
- in merito agli scambi informativi tra venditori e distributori la definizione di modalità operative minime;
- in merito al sistema di monitoraggio che le imprese di distribuzione raccolgano e forniscano all'Autorità dati relativi alla fornitura elettrica precedente e successiva all'applicazione della tariffa D1 dei clienti che aderiscono alla sperimentazione, integrati con alcuni informazioni sui clienti, sulle pompe di calore installate, sull'abitazione e sugli altri impianti presenti al fine di fornire tutti gli elementi utili per l'interpretazione dei dati di consumo. Considerando il periodo di durata della sperimentazione (1 luglio 2014 - 31 dicembre 2015) e le sua finalità volte a reperire informazioni per la revisione più generale delle tariffe entro il 2015, tale monitoraggio potrà svolgersi in tre tranches (28 febbraio 2015; 30 giugno 2015 e 30 novembre 2015);
- in merito alle componenti A e UC applicabili (ossia alle aliquote riconducibili agli oneri di sistema) da applicare per la tariffa D1 analoghe aliquote a quelle oggi in essere per la tariffa BTA, ossia per la tariffa per "bassa tensione altri usi", già in vigore per i clienti con pompa di calore con punto di prelievo dedicato;
- in merito al cambio tariffario la non applicazione di alcun contributo a copertura degli oneri amministrativi relativi al servizio di distribuzione, mentre resta necessario la corresponsione di contributi in quota fissa per eventuali aumenti di potenza impegnata a seguito dell'installazione delle pompe di calore. Inoltre per garantire gli investimenti in pompe di calore effettuati dai clienti che accedono alla sperimentazione si ipotizza l'estensione della durata della tariffa D1 per i successivi 10-12 anni (con aggiornamenti annuali delle varie componenti, come per le altre tariffe).
Fonte www.autorita.energia.it
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