A decorrere dal 1° gennaio 2014, come stabilito dall' art.1, comma 2 della legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. "Destinazione Italia"), i prezzi minimi garantiti (PMG), definiti dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico per l’applicazione del servizio di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche, sono pari:
- al prezzo minimo garantito, come definito dall’Autorità, per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale fino a 500 kW;
- al prezzo zonale orario per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale maggiore di 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale maggiore di 500 kW;
- al prezzo zonale orario per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e dall’idrico di potenza attiva nominale fino a 1.000 kW.
Fonte www.gse.it
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