Dalla metà novembre ormai in quasi tutti i Comuni italiani è possibile accendere i riscaldamenti. Per aiutare i consumatori a conoscere le nuove norme di legge (DPR 74/2013) sui limiti di temperatura, la sicurezza e il libretto di caldaia, l’ENEA ha preparato una guida on line e un breve 'kit’ con i suggerimenti per evitare sprechi di calore e, quindi, inutili spese nelle bollette.
L’ENEA indica anche 5 ‘’regole base’’ per rispettare le nuove norme sui limiti di temperatura, sicurezza e libretto di caldaia.
La regola n.1 degli esperti dell’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile è ‘attenzione al termometro’, ovvero alla temperatura dei termosifoni.
In ogni caso non deve superare i 20 gradi nelle case e i 18 negli immobili industriali e artigianali; sono tuttavia previsti due gradi di tolleranza.
Attenzione anche (ed è la regola n.2) alle fasce orarie entro cui è consentito accendere i termosifoni: nello specifico (fascia C) è 10 ore totali giornaliere, dalle 5 del mattino alle 23 di notte, con la possibilità di suddividerle su due turni.
La regola n.3 riguarda il nuovo libretto di impianto, in vigore dallo scorso 15 ottobre.
Si tratta di una sorta di “carta di identità” dell’impianto che lo segue in tutta la sua vita, dalla messa in funzione alla sua eventuale rottamazione finale, riportando tutti i controlli e le sostituzioni di componenti effettuate.
Il nuovo documento sostituisce i modelli precedenti ma deve necessariamente avere in allegato anche il vecchio (o i vecchi) libretti.
Il nuovo libretto è composto da più schede assemblabili a seconda della tipologia d’impianto, servirà anche agli Enti Locali per aggiornare il “catasto” degli impianti sul territorio, sia quelli condominiali sia quelli presso le singole abitazioni.
Non c’è una scadenza per richiedere il nuovo libretto che potrà essere rilasciato in occasione della prima manutenzione programmata.
La regola n.4 riguarda gli interventi di manutenzione e controllo che devono obbligatoriamente essere svolti da manutentori abilitati, con scadenze indicate per scritto dall’installatore nel caso di nuovi impianti, mentre per quelli già esistenti dal manutentore stesso.
E’ indispensabile che sia un tecnico specializzato a stabilire frequenza dei controlli ed esigenze di manutenzione sulla base delle condizioni dell’impianto e della documentazione tecnica del costruttore dell’apparecchio.
La regola n.5 è, “ricordate di inviare il Rapporto di efficienza energetica dell’impianto agli Enti Locali preposti per le verifiche del rispetto dell'efficienza energetica”.
Infatti, a seconda della tipologia di impianto cambia la periodicità dell’invio all’Ente Locale di riferimento.
L’obbligo è in capo al manutentore o al terzo responsabile.
In particolare, per gli impianti di riscaldamento con potenza compresa tra 10 e 100 kW, tra cui rientrano tutti quelli domestici e quelli dei piccoli condomini, il Rapporto dovrà essere inviato ogni 2 anni se si tratta di impianti termici alimentati a combustibile solido o liquido; ogni 4 anni se si tratta di impianti a gas metano o GPL.
Se la potenza della caldaia è maggiore di 100 kW i tempi si dimezzano.
L’ENEA, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il CTI - Comitato Termotecnico Italiano, ha predisposto anche le Linee Guida per facilitare l’applicazione della normativa sui controlli per l’efficienza energetica (DPR 74/2013), che costituiscono un riferimento per le regioni o per le autorità competenti.
Le Linee Guida sono consultabili online al seguente link:
/www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/aspetti-comuni-sezione-regionale/Linee_guida_ispezioni_impianti_termici_DPR_74_2013.pdf
Fonte enea.it
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