mercoledì 19 dicembre 2012
Stop all'autocertificazione in classe G
Il 13 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 è stato pubblicato il Decreto n. 22 del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta sostanziali modifiche alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici contenute nel Decreto del 26 giugno 2009.
Le principali modifiche sono contenute nei quattro commi dell'articolo n. 2, Modifiche all'Allegato A.
In particolare nel comma n. 4 viene definitivamente abrogato il paragrafo 9 dell'allegato, concernente l'autodichiarazione con il quale il proprietario dell’edificio energivoro, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, poteva scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui affermava che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio erano molto alti.
Negli intenti, il nuovo decreto è stato redatto, come esplicitato nell'articolo n.1, per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
In realtà il decreto n. 22 si è reso necessario per risolvere la procedura di infrazione europea 2006/2378 a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE. Secondo la Commissione Europea, la possibilità per i proprietari di autodichiarare gli edifici in classe G violava l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva.
Nel comma 1 dell'art. 2, che va a sostituire completamente il paragrafo 2 dell'allegato A (Campo di applicazione), vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo,le strutture escluse dall'applicazione delle Linee guida: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica: i ruderi e gli immobili nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici.
Infine, nel comma 3 dell'art.2, che sostituisce l'ultimo capoverso del paragrafo 7.5 dell'allegato A, si obbligano gli amministratori degli stabili a fornire ai condomini, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.
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