"La Repubblica riconosce il 21 novembre quale Giornata nazionale degli alberi"
Così sancisce l'Art. 1 del disegno di legge sulle Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani che dal 21 dicembre 2012, è legge in seguito al definitivo via libera della Commissione Ambiente del Senato.
Negli otto articoli che costituiscono la legge sugli spazi verdi urbani, oltre all'istituzione della Giornata degli alberi, vengono intraprese alcune importanti iniziative come il monitoraggio e la promozione degli interventi di miglioramento e di ampliamento del patrimonio arboreo e boschivo e il censimento degli alberi monumentali.
Sempre nell'Art. 1 si chiarisce che il fine è perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
Con questa legge si vuole quindi accrescere la dotazione di verde dei comuni italiani che, per un terzo di loro è molto bassa, sotto i 5 mq per abitante, e inoltre si vuole introdurre, per la prima volta in Italia, una tutela per gli alberi monumentali.
I centri urbani avranno più verde in città e più bio-architettura contribuendo nello stesso tempo a creare nuovi posti di lavoro nei settori florovivaistico ed edile, nonché ad aumentare il valore del patrimonio immobiliare così riqualificato.
La legge sugli spazi verdi vuole promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, incentrato sulla bellezza e sulla qualità della vita delle nostre città.
Nella Giornata degli alberi il Ministero dell’ambiente realizzerà iniziative per promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l’educazione civica ed ambientale, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.
Nella stessa occasione le istituzioni scolastiche dovranno curare, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell’ambiente italiano.
Nell'Art. 2 vengono introdotte alcune modifiche alla legge n. 113 del 29 gennaio 1992, al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato.
Con l'Art. 3 il Ministero istituisce un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che dovrà provvedere ad effettuare azioni di monitoraggio sull’attuazione di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato.
Il Comitato inoltre dovrà proporre un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi.
Un'importante novità la introduce l'Art. 4, ossia la possibilità di concedere in gestione, le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
Nell'Art. 6 si chiarisce il ruolo di regioni, province e comuni, come soggetti promotori dell’incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, mediante misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:
- alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto edilizio e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- agli edifici esistenti, tramite l’incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- alle coperture a verde, quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
- alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell’ambito della pianificazione urbanistica;
- alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
- prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
- prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell’amministrazione comunale.
L’elenco degli alberi monumentali
d’Italia sarà aggiornato periodicamente e messo a disposizione, tramite sito internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
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